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Ammontare e durata dell'indennità giornaliera transitoria in materia di prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 84 OPI

L'indennità giornaliera transitoria corrisponde alla piena indennità giornaliera in caso di infortunio e ammonta all'80% del salario perso a causa dell'esclusione. Contrariamente all'indennità giornaliera in caso di infortunio, non si deve tener conto di nessun giorno di carenza. Per il resto, vigono per il calcolo le disposizioni generali dell'indennità giornaliera (più info).

L'indennità giornaliera transitoria viene versata per quattro mesi al massimo (art. 84 cpv. 2 OPI). In questo modo si vuol concedere al lavoratore il tempo sufficiente per cercare un nuovo posto di lavoro. In molti casi quattro mesi sono sufficienti, ma se le difficoltà di guadagno dovessero persistere, occorrerà esaminare se sono soddisfatte le condizioni per il diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione (più info).

Anche per l'indennità giornaliera transitoria sussiste il divieto di sovrindennizzo (art. 69 LPGA). Questa indennità giornaliera viene ridotta di quanto, sommata alle altre prestazioni in contanti dell'assicurazione sociale, supera il guadagno di cui l'assicurato è presumibilmente privato.

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