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Termini

                                                                                                                                    Art. 38 , 39 , 40 , 41 LPGA

Per il computo e la sospensione dei termini nonché per l’osservanza dei termini vanno applicate le disposizioni della LPGA (art. 38 e 39 LPGA).

Un termine stabilito da un organo esecutivo può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (art. 40 cpv. 3 LPGA). Nel momento in cui viene stabilito un termine vanno comminate contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate (art. 40 cpv. 2 LPGA).

Termini legali, come il temine per le opposizioni (più info), non possono essere prorogati (art. 40 cpv. 1 LPGA).

Le premesse per la restituzione per l’inosservanza di un termine (legale o prorogabile) sono stabilite nell’art. 41 LPGA.

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