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pour la sécurité au travail CFST
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Opposizione

Art. 52 LPGA
Art. 10 OPGA
Art. 105a LAINF

Conformemente all’art. 52 LPGA è possibile impugnare le decisioni degli organi d’esecuzione. Il destinatario dell’opposizione è l’organo decisionale al quale viene in questo modo offerta l’opportunità di verificare la sua decisione in merito alle eventuali obiezioni.

Un’opposizione è un’istanza qualunque della persona interessata con cui quest’ultima dimostra di non essere d’accordo con la decisione. Secondo l’art. 10 cpv. 1 OPGA le opposizioni devono contenere una conclusione e una motivazione. Per le opposizioni alle decisioni degli organi d’esecuzione l’art. 10 cpv. 2 OPGA impone la forma scritta.

Se vi è pericolo nel ritardo , l’organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposizione (art. 105a LAINF). È fatto salvo il ricorso (più info).

La procedura d’opposizione è gratuita e deve essere conclusa entro un termine congruo. Le particolarità formali relative alla procedura seguita dagli organi d’esecuzione in caso di opposizioni sono contenute nel manuale della procedura d’esecuzione per la sicurezza sul lavoro (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
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