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Dernière modification: 12.07.2023
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Costruzione dei passaggi

Art. 19 OPI

Nella costruzione di passaggi bisogna far sì che:

  • il numero dei passaggi sia sufficiente (più info)
  • la larghezza (più info) e l'altezza (più info) dei passaggi siano conformi alle esigenze effettive dell’azienda e ai requisiti d’ ergonomia
  • la circolazione pedonale sia per quanto possibile separata dal traffico veicoli (più info)
  • i punti pericolosi in corrispondenza dei passaggi vengano evitati o segnalati (più info)
  • i pavimenti abbiano una superficie antisdrucciolevole (più info) e le aperture nel pavimento siano coperte (più info)
  • le porte non intralcino eccessivamente la circolazione (più info)
  • i dislivelli vengano superati mediante scale o rampe e, in casi speciali, con scale a pioli (più info)
  • i passaggi non siano interrotti da installazioni aziendali (più info)
  • i passaggi ubicati in posizione rialzata siano protetti (più info)
  • i passaggi siano contrassegnati e segnalati (più info)
  • i passaggi siano sufficientemente illuminati (più info)
  • i passaggi possano essere tenuti liberi (più info)
  • gli impianti di trasporto ubicati sopra i passaggi non costituiscano alcun pericolo (più info)
  • i passaggi vengano periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione (più info)
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