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pour la sécurité au travail CFST
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Dernière modification: 13.07.2023
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Applicazione delle misure coercitive

Art. 67 OPI

Art. 41 , 42 PA

Le misure coercitive devono essere adottate secondo il principio della proporzionalità. Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutoria, l'organo esecutivo competente può, se necessario, facendo ricorso all'autorità cantonale competente in materia di coazione amministrativa (più info), applicare, assieme o al posto di un aumento di premio (più info), una delle seguenti misure coercitive:

  • l'esecuzione a spese dell'obbligato; ciò significa che l'organo esecutivo provvede direttamente o attraverso terzi ad adottare la necessaria misura al posto e a spese del datore di lavoro
  • l'esecuzione diretta rivolta contro i beni del datore di lavoro; per esempio impedirne l'ulteriore utilizzo su ordine della competente autorità cantonale (più info)
  • l'azione penale, in particolare secondo l'articolo 112 della LAINF.

Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente messa in pericolo, l'organo d'esecuzione competente chiede all'autorità cantonale di adottare preventivamente le misure coercitive, quali:

  • impedire l'ulteriore utilizzo di locali e installazioni
  • sequestrare sostanze od oggetti
  • chiudere l'azienda o parti dell'azienda

I dettagli formali riguardanti l'applicazione delle misure coercitive sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
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