Inidoneità ai sensi della prevenzione nel settore della medicina del lavoro
Art. 78 OPI
La Suva può escludere temporaneamente o in modo permanente un lavoratore da un'attività per lui pericolosa, ovvero emanare una decisione d'inidoneità, se gli esami medici dimostrano che la sua salute è seriamente minacciata dalla continuazione dell'attività svolta fino ad allora. Tale decisione viene comunicata al lavoratore, con copia al datore di lavoro.