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Inidoneità ai sensi della prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 78 OPI

La Suva può escludere temporaneamente o in modo permanente un lavoratore da un'attività per lui pericolosa, ovvero emanare una decisione d'inidoneità, se gli esami medici dimostrano che la sua salute è seriamente minacciata dalla continuazione dell'attività svolta fino ad allora. Tale decisione viene comunicata al lavoratore, con copia al datore di lavoro.

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